da sapere divisorio
Articolo: Incidente con la mia auto come passeggero

Incidente con la mia auto come passeggero

c’è risarcimento?


Prevale la condizione di vittima su quella di proprietario della macchina. Anche se alla guida c’era una persona senza patente, l’assicurazione deve pagare.

Facciamo le dovute corna: ti sei mai chiesto che cosa può succedere se a bordo della tua auto guida un’altra persona inesperta, fate un incidente e la vittima sei tu? L’assicurazione deve pagare il risarcimento del danno ai tuoi familiari oppure può esercitare il diritto di rivalsa perché hai prestato la tua macchina a qualcuno che non era in grado di guidarla in modo corretto e tu viaggiavi come passeggero?

Immagina di lasciar guidare ad un amico che sta per fare la patente e deve fare un po’ di pratica. Si sa che il proprietario dell’auto deve viaggiare accanto a lui, per intervenire se il ragazzo va in confusione o se, palesemente, si dimostra incapace di restare al volante. In quel momento, però, succede un incidente. Tu ne rimani vittima. I tuoi eredi possono chiedere il risarcimento all’assicurazione, in quanto eri, a tutti gli effetti, un passeggero?

O ancora. Pensa se alla fine di una serata in un locale dài le chiavi a qualcuno per farlo guidare perché ti senti stanco. Magari quella persona ha alzato un po’ il gomito ma si sente, comunque, di portarti a casa. Succede un incidente dove a metterci la pelle sei tu, che sedevi sul sedile del passeggero. L’assicurazione può pretendere qualcosa?

Secondo una recente ordinanza della Cassazione [1], no. Il tuo status di vittima prevale su quello di contraente della polizza. Quindi, stando al giudizio della Suprema Corte, l’assicurazione paga se il proprietario dell’auto è passeggero e riporta delle lesioni, anche mortali, in un incidente.

Incidente con la mia auto come passeggero: cosa può fare l’assicurazione?

La Cassazione si è pronunciata su un caso molto simile a uno di quelli che abbiamo citato prima come esempio. Il proprietario di un’auto – e quindi titolare della polizzaassicurativa obbligatoria, cioè la Rca), sale a bordo della macchina con il fratello. Solo che non si mette al volante ma siede sul posto del passeggero. È il fratello che guida. E fin qui non ci sarebbe nulla di anomalo.

Il problema è che il fratello non aveva la patente. Quello che aveva era un tasso alcolico nel sangue superiore al limite consentito. In altre parole: il proprietario dell’auto ha permesso che il fratello guidasse senza patente e in stato di ebbrezza.

È successo l’inevitabile: un incidente. Nel quale, però, il passeggero (cioè il proprietario dell’auto) ha perso la vita.

Gli eredi della vittima hanno chiesto e ottenuto dall’assicurazione il risarcimento per la perdita del familiare in seguito all’incidente. La compagnia, appunto, ha pagato. Ma non aveva detto la sua ultima parola: si è rivolta al tribunale con un duplice obiettivo. Il primo ottenere una riduzione del risarcimento perché, a suo dire, il contraente (cioè il proprietario dell’auto, cioè il passeggero, cioè la vittima) era in concorso di colpa avendo consentito al fratello di guidare senza patente e in stato di ebbrezza. Il secondo scopo perseguito dalla compagnia era quello di esercitare il diritto di rivalsa contro il contraente (proprietario, passeggero, vittima) in quanto corresponsabile del sinistro.

Qual è la particolarità di questa situazione? Che chi ha firmato la polizza Rc auto per la responsabilità civile sui danni provocati a terzi si vede nella situazione di «terzo», cioè del passeggero rimasto vittima dell’incidente e non nella situazione di conducente della sua macchina. Insomma, proprietario e vittima sono la stessa persona.

L’assicurazione che ha fatto? Ha contestato proprio questo aspetto, cioè che il proprietario dell’auto possa essere «il terzo danneggiato» per il quale gli eredi pretendono il risarcimento. Da qui la richiesta della compagnia di esercitare il diritto di rivalsa che comporterebbe la devoluzione del risarcimento da parte degli eredi del proprietario, considerato responsabile dell’incidente.

Argomenti che non hanno convinto la Corte di Cassazione, che ha confermato il diritto degli eredi ad ottenere l’indennizzo dell’assicurazione. Perché? Perché, secondo la Suprema Corte, prevale la condizione di vittima del proprietario rispetto a quella di contraente, nonostante sapesse che il fratello non aveva la patente.

Così è stata respinta la richiesta di rivalsa avanzata dall’assicurazione, in quanto sarebbe in contrasto con i princìpi espressi dalle direttive Ue [2] ed il parere della Corte di Giustizia europea [3] in materia.

Le direttive europee escludono che venga negato il risarcimento in caso di incidente a chi si trova nella duplice veste di proprietario e di passeggero dell’auto e rimanga vittima del sinistro, anche nel caso in cui fosse consapevole che si si trovava al volante non avesse la patente ed avesse bevuto.

Per la Corte di Giustizia, l’unica distinzione possibile in materia assicurativa è quella tra conducente e passeggero. Pertanto, se il passeggero è anche proprietario dell’auto, ha diritto alla copertura dell’assicurazione da un punto di vista giuridico.

Morale di tutto ciò: la Cassazione ha fatto sua l’interpretazione della Corte di Giustizia europea ed ha stabilito che la condizione di passeggero-vittima di un incidente prevalesu quella di proprietario-contraente e, perciò, gli eredi hanno diritto al risarcimento, mentre l’assicurazione non può esercitare il diritto di rivalsa.

Incidente con la mia auto: ci può inserire una clausola per non pagare il risarcimento?

E se la compagnia inserisce nel contratto di assicurazione un’apposita clausola per evitare di pagare il risarcimento nel caso in cui il proprietario dell’auto rimanesse vittima di un incidente come passeggero? Tale clausola, precisa la Suprema Corte, sarebbe da considerare nulla, in quanto contraria alle normative comunitarie. Fa parte, infatti, di quelle clausole di guida esclusiva che ledono il diritto inviolabile ad ottenere un risarcimento per il danno in conseguenza dell’incidente [4].

note

[1] Cass. ordinanza n. 1269/2018 del 19.01.2018.

[2] Direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE inserite nella direttiva 2009/103/CE.

[3] Corte Giustizia Ue, sent. del 28.03.1993.

[4] Cass. sent. n. 6316/2009 del 16.03.2009.

Fonte: laleggepertutti.it